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Bossoli usati - Neuroni allo sbaraglio
Spesso, ignari detentori di un bossolo usato di munizione da guerra, anche se arrugginito e deformato, si sono trovati coinvolti in vicende giudiziarie interminabili, per la interpretazione restrittiva della Cassazione dell’art. 1 della legge n. 110, il quale stabilisce che
sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Infatti, ad eccezione di qualche sentenza, con la quale è stato precisato che è
necessario verificare la effettiva possibilità di una agevole riutilizzazione di munizioni o parti da guerra (Cass. n. 11197/2020), la Cassazione ha più volte ribadito che il reato di detenzione è da considerarsi configurato anche per i soli bossoli usati,
non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all’impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (Cass. n. 4178/2020). Tale interpretazione restrittiva dell’articolo 1 della legge 110, non ha considerato l’autorevole dottrina che, concorde, è arrivata a conclusioni interpretative di opposto indirizzo. Per quest’ultima, la Suprema Corte si è limitata ad una interpretazione letterale della norma, tralasciando di considerare tutto quel munizionamento da guerra che, per il tempo trascorso dalla fabbricazione, ruggine o deformazioni, non è più ripristinabile (Mori, Codice armi),
se non attraverso manualità professionali con l’ausilio di macchinari complessi (Lo Curto
Armi e munizioni comuni e da guerra). Il legislatore, quando ha equiparato alle munizioni da guerra anche le relative parti,
è di tutta evidenza per un tecnico che esso intendeva riferirsi non ai proiettili per fucile o per pistola, che sono compositi, ma inscindibili in parti, ma bensì a quei proiettili per cannone che sono formati da un’ogiva e da una spoletta (Mori).
In conseguenza di tale giurisprudenza, tra i collezionisti per motivi storico-culturali, nonché tra gli stessi periti balistici si è consolidata la procedura tecnica di forare il bossolo delle munizioni da guerra, estraendone la polvere, ritenendo, così, che si possano considerare demilitarizzate/disattivate per detenerle liberamente.
Tale procedura, in assenza di normativa e di direttive ministeriali in materia, trova un suo fondamento nel Decreto del Ministero della Difesa 6 giugno 2024, relativo all’elenco dei materiali d’armamento, nel quale è previsto espressamente che non rientrano nei materiali d’armamento le munizioni con bossolo forato.
Nemmeno l’intervento del Ministero dell’Interno è riuscito ad incidere sulla interpretazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità. Infatti, con parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è stato stabilito che i bossoli sparati
non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione espressamente previsto dall’art. 1, c. 3, della legge n. 110/1975 (circolare 22 marzo 1999).
Questo isolato parere non è stato ritenuto esauriente dalla Cassazione (unica sentenza che ha riconosciuto valore alla circolare è la n. 11197/2020), ma, addirittura, è stato evidenziato che detta circolare,
così come formulata, non può derogare né svolgere funzione integratrice della nozione di munizione da guerra contenuta nella norma di rango superiore, quale è quella di cui all’art. 1, comma 3, della legge n.110 del 1975, né efficacemente contrastare la consolidata interpretazione fornitane da questa Corte che ha ripetutamente spiegato come, per la configurazione del rato di detenzione di munizionamento da guerra, non sia necessario che esse siano atte all’impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (Cass. n. 4178/2019).
Anche l’intervento del legislatore attuato con la legge 238 del 2021, con il quale è stata disposta la liberalizzazione della munizione calibro 9X19, più comunemente conosciuta come 9 Parabellum, anche per le armi corte semiautomatiche comuni, fino ad allora vietate per il mercato civile dall’articolo 2 della legge n.110 del 1975, non ha comportato significativi cambiamenti nella giurisprudenza in merito alle detenzione ed uso dei bossoli usati recanti il marchio Nato.
Infatti, se con tale normativa ci siamo adeguati agli altri Paesi comunitari, dove già da tempo il calibro 9x19 era considerato munizione per arma comune, la decisione di liberalizzare tale calibro, fino ad allora esclusivamente in dotazione alle Forze armate e di polizia, è stata condizionata dalla resistenza del Ministero dell’Interno.
Pertanto, tale liberalizzazione è stata limitata dalla prescrizione per cui
le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea ad individuare la specifica destinazione, così escludendo dalla commercializzazione per il mercato civile, detenzione ed uso, le munizioni calibro 9x19 e parti di esse con impresso sul fondello il marchio Nato (Art. 18, c. 1, Lett. a), L. 238/2021).
Tale limitazione ha comportato che quest’ultimo calibro, con tale simbolo, nonostante la liberalizzazione, è rimasto
sottoposto alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra. Di contro le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni (Circ. 4 febbraio 2022).
Finalmente, tale problematica sembra essere stata risolta con il decreto legge n. 96 del 2025, meglio conosciuto come decreto
Sport.
Con quest’ultimo è stato sostituito il primo periodo del terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 110 del 1975, nei seguenti termini:
sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 97 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (art. 12, D.L. n. 96/2025)
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La formulazione della modifica, per la sua complessità, nonché l’uso di terminologia non adeguata, può generare dubbi interpretativi.
La prima osservazione riguarda le locuzioni
bossoli esplosi e
cartucce usate. Infatti l’uso dei relativi aggettivi è da considerarsi non idoneo, siccome, nel linguaggio tecnico, per bossolo
esploso si intende quello che si è deformato, o addirittura fessurato, nella camera di scoppio dell’arma, per eccessiva pressione o per alterazione della cartuccia per il tempo trascorso dalla fabbricazione. Pertanto, era più corretto interscambiare i due aggettivi e definire i bossoli
usati e le munizioni
esplose. Peraltro, non si comprende perché si sia voluto liberalizzare i bossoli da guerra, compatibili con quelli per armi comuni, solo se siano
esplosi, cioè solo se siano stati usati. Il bossolo, preso in considerazione isolatamente, come parte della intera cartuccia, sia che sia usato, sia che non lo sia, non determina alcun pericolo per la sicurezza pubblica, né tantomeno per l’incolumità pubblica, considerato che l’articolo 97 del Regolamento di attuazione del TULPS prevede che se ne possono detenere, anche
innescati, in
numero illimitato. Pertanto, riteniamo che l’aver limitato la liberalizzazione solo ai bossoli
esplosi possa generare problematiche interpretative e relativi contenziosi per stabilire se un bossolo possa considerarsi
esploso.
Può suscitare dubbi anche l’aver vincolato la liberalizzazione dei bossoli
esplosi per armi da guerra, compresi quelli con il marchio NATO, a due specifiche condizioni: ai fini del
processo di smaltimento,
ovvero quando tali bossoli vengono
destinati al munizionamento civile o ad uso sportivo, in pratica quando vengono ricaricati per essere usati nelle armi comuni.
La prima condizione, cioè quella per il
processo di smaltimento, risulta di più facile comprensione, anche se siamo convinti che le ditte interessate non avessero necessità di legittimazione per la continuazione della loro attività, trattandosi di riciclare solo materiali ferrosi del tutto inerti. Comunque, in merito, è opportuno evidenziare che per lo smaltimento non viene previsto alcun limite ai calibri dei bossoli
esplosi, a differenza di quelli destinati al caricamento di munizioni civili.
Invece, dubbi interpretativi suscita la seconda condizione, cioè la destinazione
al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.
Come prima osservazione è da evidenziare l’uso superfluo della locuzione
ad uso sportivo, siccome era più che sufficiente menzionare la sola destinazione al
munizionamento civile consentito, essendo quest’ultima formula chiaramente comprensiva dell’attività di tiro ad uso sportivo. Forse tale locuzione è stata necessitata dal dover giustificare l’inserimento della norma in un D.L. che regola tutt’altra materia, cioè gli eventi sportivi.
Necessita chiarimenti anche la locuzione
destinati al munizionamento civile consentito. Con questa condizione si ritiene che il legislatore abbia voluto limitare la libera detenzione ed uso dei bossoli
esplosi per armi da guerra solo di determinati calibri, cioè quelli fruibili per le armi comuni, venendo così incontro ai tiratori, sportivi e non, che usufruiscono dei suddetti bossoli per la ricarica delle munizioni impiegabili nelle loro armi.
Che dei bossoli
esplosi per armi da guerra, fruibili per le armi comuni, il legislatore abbia voluto liberalizzare non solo la semplice detenzione, ma anche il riutilizzo attraverso la ricarica, si evince dalla locuzione
destinati al munizionamento, volendo, così, implicitamente, autorizzare anche l’uso per le armi comuni. Non solo, ma ancora più esplicito riferimento alla possibilità di riutilizzo si deduce dal richiamo dell’art. 97 del Regolamento di esecuzione del TULPS per quanto riguarda anche
l’uso di tali bossoli.
Quindi, tale limitazione, a differenza dell’attività di smaltimento, esclude dalla possibilità di detenzione ed uso, per mezzo della relativa ricarica, tutti quei bossoli di calibri esclusivamente da guerra, cioè non impiegabili in armi comuni. Pertanto, la semplice detenzione di questi ultimi, anche se
esplosi, integra sempre il reato di detenzione di munizione da guerra; né incidono favorevolmente sulla possibile configurazione di tale reato gli interventi tecnici più, o meno, invasivi, non essendoci esplicita normativa o direttive ministeriali che possano determinare la demilitarizzazione/inertizzazione di tali bossoli e munizioni, se non la ormai datata circolare del 1999, non presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4178/2020).
Possiamo anche ritenere che, con la modifica in argomento, il legislatore, oltre a voler legittimare l’attività sportiva del tiro di coloro che riciclano per le proprie armi comuni i bossoli
esplosi con simbolo NATO, abbia voluto legittimare anche la sola detenzione, in particolare da parte dei collezionisti di munizioni, che spesso sono incorsi nei rigori della legge anche per reperti storici arrugginiti e/o deformati.
In merito, si spera che non vi siano interpretazioni restrittive, essendo stata condizionata la liberalizzazione solo
ad uso sportivo.
Purtroppo, si è persa l’occasione per risolvere anche la difficoltà che incontrano i periti balistici nella detenzione . Infatti, se con questa riforma possono detenere bossoli
esplosi con il simbolo Nato e relative munizioni ricaricate per armi comuni, non possono ancora detenere, bossoli non
esplosi o munizioni integre con tale simbolo, ne’ tantomeno quelli ancora da guerra, mancando, come abbiamo già evidenziato, una normativa o direttiva ministeriale per la demilitarizzazione/inertizzazione, a differenza delle armi.
Dunque, questa modifica di parte dell’articolo 1 della legge n. 110del 1975, anticipata dalla circolare del 1999, poteva essere formulata in maniera più semplice e comprensibile, come per esempio
i bossoli e le parti che costituiscono il residuo di cartucce per armi da guerra, di calibro impiegabile nelle armi comuni, non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse. Nonostante ciò,si ritiene sia strumento valido per evitare una giurisprudenza di legittimità restrittiva, a volte contrastante, andatasi a creare nel corso degli anni, in considerazione di una normativa troppo rigorosa.
Comunque, sarebbe stato opportuno che il legislatore, con la stessa riforma, avesse delegato il Governo ad emanare un regolamento che disciplinasse la demilitarizzazione/inertizzazione delle munizioni, così da rendere più facile la detenzione, in particolare da parte dei periti balistici e di tutti coloro che hanno un interesse a detenere bossoli o munizioni per finalità storico-culturali.
Nel frattempo, è auspicabile che il Ministero dell’Interno emani una circolare con la quale vengano dettate le procedure tecniche per la libera detenzione di bossoli e munizioni anche da guerra.
Firenze 2 gennaio 2026 ANGELO VICARI
Postilla di E. Mori
Ministero dell'Interno e giudici non hanno mai voluto capire tre cose:
1) Che le norme europee hanno introdotto da almeno 25 anni la nozione di armi o munizioni proibite, oggetti che non sono necessariamente destinati alle forze armate, ma che non è opportuno mettere in circolazione (ad es. le armi camuffate), tanto che spesso sono vietati persino per i militari (ad es. munizioni con proiettile ad espansione. Il legislatore italiano doveva prevedere sanzioni specifiche per i reati concernenti oggetti proibiti.
2) Il marchio NATO non indica che la cosa marchiata sia da guerra, ma solo che la cosa è stata acquistata dai militari con specifici requisiti. In teoria nelle caserme si potrebbe trovare carta igienica marchiata NATO la quale non diventa, come pare ritenere il Ministero, materiale di armamento. E il 9 para marchiato NATO non è da guerra, tanto che è usato dalla Polizia di Stato in cui non vi sono militari.
3) La nozione di arma e munizione da guerra non è formale, non è questione di nomi o di etichette, ma sostanziale, il che significa che non può esistere un prodotto che sia contemporaneamente da guerra o civile.
Se un magistrato non riesce a capire cose così ovvie, si ricade in una situazione simile a quella delle cartucce cal. 9 para: se davanti al cognome ci si scrive "Giudice di Cassazione" non è che si ha un supergiudice: se era un cretino, tale rimane! Altro che separazione delle carriere. Sarebbe tempo di separare chi capisce qualcosa da chi e solo un ruminante dello strame delle vecchie sentenze. Ed è facile capire che cosa ne esce!